Anche sul finire dell’anno 2018 sono pervenute a diverse parrocchie gli avvisi da parte dei comuni per la riscossione di tributi non pagati a titolo di imposta sui fabbricati per l’esercizio finanziario 2013. Questo argomento lo avevamo affrontato già in un precedente numero di Pandocheion ma, probabilmente, ai lettori e soprattutto ai diversi interessati sarà sfuggito al punto che sono diversi i parroci che si rivolgono all’ufficio tecnico diocesano per chiarimenti in proposito. Ribadiamo quanto già detto in precedenza per cui nessun tributo o imposta comunale sulle case canoniche, ad eccezione della tassa sui rifiuti, è dovuta.
I conti dei comuni italiani, del resto, sono sempre più instabili. Il livello di crisi che emerge è complesso e preoccupante e le statistiche dicono che negli ultimi anni sta crescendo il numero dei comuni in dissesto. Dai dati emerge che sono soprattutto i piccoli comuni quelli più a rischio, specialmente in alcune zone del Paese come la Calabria. Per evitare il cosiddetto “dissesto” sono diversi gli enti che attuano un piano di riequilibrio pluriennale attraverso la procedura del pre-dissesto che consiste nell’aumento delle entrate e diminuzione delle spese. Ecco perché solitamente in alcuni comuni si alza la pressione fiscale a carico dei contribuenti e talvolta si tagliano i servizi. Per il riequilibrio si ricorre anche al recupero dei crediti in materia di imposta sulla casa (oggi IUC) ricorrendo al pregresso non pagato e non prescritto. Si da però il caso che, di recente, stanno arrivando richieste di pagamento e ingiunzioni persino alle parrocchie o altri enti ecclesiastici per la riscossione dell’Imu anche per le case canoniche. Chiaramente una forzatura “contra legem” poiché, ai fini dell’esenzione di Ici, Imu, Tasi per le attività di religione e di culto, si è sempre prevista l’esenzione relativamente a fabbricati e pertinenze destinati esclusivamente all’esercizio del culto ed alle attività di cui all’art. 16 lett. “a” della Legge n. 222 del 1985. Le esenzioni, pertanto, previste ai fini Imu e Tasi si applicano per i fabbricati e per le loro pertinenze destinati all’esercizio del culto e alla cura per le anime, alla formazione del clero e dei religiosi a scopi missionari, alla catechesi, all’educazione cristiana. Nello specifico, tale esenzione vale per la chiesa e la casa canonica. L’esenzione si applica, ovviamente, anche ad altri immobili purché gli stessi siano sempre ed indiscutibilmente destinati alla predetta attività di culto. Anche nel caso di una parrocchia che, oltre alla chiesa ed alla casa canonica, ha un immobile nel quale svolge attività di catechismo, indipendentemente dalla categoria catastale, tale immobile è da considerarsi esente. Oltre alle leggi nazionali, che in questa sede non è il caso di riportare, va evidenziata una legge regionale della Calabria, la n. 21 del 12 aprile 1990, che all’articolo 4 così recita: “sono attrezzature di interesse comune per servizi religiosi: a) gli immobili destinati al culto, anche se articolati in più edifici; b) gli immobili destinati all’abitazione dei ministri di culto, del personale di servizio, nonché quelli destinati ad attività di formazione religiosa e del clero; c) gli immobili adibiti, nell’esercizio del ministero pastorale, ad attività educative, culturali, sociali, ricreative, di accoglienza e di ristoro che non abbiano fini di lucro”. Di conseguenza, tali immobili, comprese le case canoniche, sono considerate “attrezzature” e pertanto “costituiscono opere di urbanizzazione secondaria” che, in ambito urbanistico, rappresentano l’insieme dei servizi sociali a supporto di un insediamento urbano.
Se, invece, la parrocchia utilizza i locali per altre attività (esempio scuola, clinica, casa riposo, albergo, ospitalità religiosa, ristorante, ecc.) la legge modifica completamente il quadro e l’esenzione potrà applicarsi solo per i locali nei quali si svolgono le attività per le quali è prevista e non per quella ove si svolgono attività lucrative.
Unico suggerimento da fornire nel caso siano pervenute ulteriori cartelle di pagamento è quello di un ricorso in autotutela all’ente che ha ingiunto il pagamento Si tratta di una normale richiesta, in carta semplice, che non necessita di formule particolari purché inviata con raccomandata a.r., ovviamente, la presentazione di una richiesta in autotutela non garantisce l’accoglimento dell’istanza stessa, né sospende i termini del ricorso al giudice contro l’atto viziato. Per cui è sempre meglio cautelarsi onde evitare l’eventualità che l’Amministrazione non risponda al ricorso o lo rigetti: poiché, in tal caso, l’atto – pur se viziato – diverrebbe definitivo e contro di esso non vi sarebbero più tutele. È buona regola, allora, tenere sempre sotto controllo i termini per presentare il ricorso in Tribunale e, in prossimità del loro scadere, in caso di mancata risposta o di rigetto dell’Amministrazione, avviare comunque la fase giudiziale. In alternativa è consigliabile presentare, parallelamente alla richiesta di autotutela, anche il ricorso in tribunale per non rischiare che l’atto diventi definitivo.
Giorgio Metastasio
©2023 Pandocheion – Casa che accoglie. Diocesi di Locri-Gerace. Tutti i diritti sono riservati.